Descrizione estesa
Definizione agevolata delle sanzioni per violazione al Codice della Strada - “Rottamazione
quinquies”
Si informa che con deliberazione del Consiglio Unione n. 13 del 23 luglio 2026, questo Ente ha formalmente approvato l’adesione alla definizione agevolata (nota come “Rottamazione-quinquies”), ai sensi dell’articolo 10-quinquies del Decreto-Legge n. 38/2026 (introdotto dalla Legge di conversione n. 88/2026).
La misura riguarda i debiti, di natura tributaria e patrimoniale, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, inclusi quelli derivanti da sanzioni amministrative, comprese le violazioni del Codice della Strada.
Grazie a questa misura, gli utenti avranno la possibilità di estinguere i debiti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative - risultanti esclusivamente dai carichi affidati dal Comune all’Agenzia delle Entrate-Riscossione - beneficiando dell’abbattimento degli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all’art. 27, Legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all’art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all’aggio spettante all’Agente della riscossione.
Di seguito si riporta il calendario degli adempimenti previsti:
Adempimenti previsti
Di seguito si riporta il calendario degli adempimenti previsti:
Verifica dei debiti
Dal 15 ottobre 2026
L’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) rende disponibili sul proprio sito internet istituzionale, nell’area riservata, i dati per individuare i carichi che possono essere definiti in modo agevolato.
Presentazione della domanda
Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026
Il debitore che intende aderire deve presentare la dichiarazione di adesione esclusivamente per via telematica, tramite il sito internet di AdER. La domanda può essere integrata o modificata entro la stessa data limite del 15 dicembre 2026.
Comunicazione degli importi dovuti
Entro il 28 febbraio 2027 AdER invia al debitore la comunicazione di accoglimento della domanda, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute e i bollettini di pagamento con le relative scadenze (o l’eventuale diniego).
Primo pagamento ed effetti
Entro il 31 marzo 2027
Scade il termine per il pagamento in un’unica soluzione o della prima rata. In pari data si determinano gli effetti di protezione del debito (sospensione delle procedure esecutive).
Modalità di pagamento: unica soluzione o rateizzazione
Gli utenti che scelgono di aderire alla definizione agevolata possono optare per due diverse modalità di pagamento:
- In un’unica soluzione: da corrispondere entro il 31 marzo 2027.
- In forma rateale: fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare (le rate non possono essere inferiori a € 100,00), con applicazione degli interessi al 3% annuo.
Per tutti gli aggiornamenti relativi a:
- modalità di presentazione dell’istanza,
- condizioni di adesione,
- principali scadenze,
è possibile consultare le pagine dedicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione all'indirizzo https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/